La condizione per il caricamento del container a bordo della nave alla quale si applicano le disposizioni SOLAS prevede che il VGM sia comunicato con sufficiente anticipo rispetto all’imbarco in modo da poter essere utilizzato nella preparazione e attuazione del piano di stivaggio nave.
È possibile optare per uno dei due seguenti metodi per verificare la massa lorda di un contenitore completo di merce:
- Metodo 1 (pesatura): dopo che il container è stato riempito e sigillato, si può procedere alla pesatura del container completo
- Metodo 2 (calcolo): tutti i colli possono essere pesati singolarmente, compresi i materiali da imballaggio e fissaggio (rizzaggio) e sommati alla tara del container. Nella circolare 133/2017 (vedi aggiornamenti nel riquadro qui sopra) sono indicate le modalità per poter ottemperare agli obblighi previsti per poter utilizzare questa modalità di pesatura.
SOLAS non impone alcun modulo o formato particolare per comunicare la massa lorda verificata (VGM). La circolare 133/2017 conferma questa impostazione. trovate qui sopra allegato fac simile (VGM Statement FCL-IT 2017) al fine di rendere più semplice l’identificazione dei dati obbligatori. Il form completo di tutti i suoi dati dovrà esserci inoltrato, per tempo, debitamente firmato da parte di persona autorizzata da parte dello shipper.
La condizione per il caricamento del container a bordo della nave alla quale si applicano le disposizioni SOLAS prevede che il VGM sia comunicato con sufficiente anticipo rispetto all’imbarco in modo da poter essere utilizzato nella preparazione e attuazione del piano di stivaggio nave.
In sede di controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura, completata secondo i metodi 1 e 2 sopra descritti, in Italia è ammessa una tolleranza per ciascun contenitore pari al 3% della massa lorda verificata (VGM).
Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata mendacità nei dati riportati nello shipping document (dichiarazione VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verifichino le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell’articolo 483 del codice penale; nel caso lo shipping document sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM potrà trovare applicazione il disposto dall’art. 1231 cod. nav.